| 0 commenti ]

Il mestiere più antico al mondo, la prostituzione – che consiste nell’avere rapporti sessuali con altra persona in cambio di un compenso – è un’attività moralmente considerata deplorevole, ma non è vietata dalla legge.

Vediamo meglio, nel dettaglio, quali condotte collegate alla prostituzione sono considerate illecite e quali invece non lo sono.

- È illecito agevolare o favorire la prostituzione o indurre alla prostituzione altre persone. Anche il solo accompagnare una prostituta sul luogo prescelto per la sua attività può costituire favoreggiamento alla prostituzione.

- Di conseguenza, compie una condotta penalmente sanzionata chi tiene case di prostituzione, poiché, così facendo, inevitabilmente finisce per favorire e indurre altre persone alla prostituzione.
È considerata “casa di prostituzione” una abitazione adibita appositamente a tale scopo, a prescindere da quanto sia grande o da quante persone vi esercitino l’attività di meretricio. Così, è illecito tenere un immobile anche per una sola donna.

- Al contrario, non è vietato, per una prostituta, ricevere i propri clienti nella propria abitazione, in quanto il domicilio ove costei vive non viene considerato come “casa di prostituzione”.

- Non è punibile penalmente la persona che eserciti la prostituzione per strada, a meno che:
1) lo faccia con abiti molto succinti o con pose oscene: in tal caso, commette un oltraggio al pubblico pudore;
2) inviti i passanti, con parole o gesti, al libertinaggio (in tal caso viene applicata una sanzione amministrativa di 92€ circa);
3) consumi i rapporti sessuali in macchina e in luoghi comunque accessibili al pubblico.

- È punibile colui che gestisca un hotel, un bar, una pensione, un centro estetico, una discoteca e sia consapevole, tollerandolo, che delle persone esercitino il meretricio all’interno della propria attività commerciale.

fonte

0 commenti

Posta un commento

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...